I DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO E COLORI SOCIALI
Art. 1 Denominazione, sede, scopo e colori sociali
1. Il Circolo del Tennis Firenze 1898, associazione sportiva dilettantistica con personalità giuridica, apolitica e senza fini di lucro, costituito nell’anno 1898, ha lo scopo di praticare, divulgare, incoraggiare e insegnare il gioco del tennis e si propone di promuovere altre discipline sportive oltre a quelle previste dallo Statuto della Federazione Italiana Tennis e Padel (FITP).
L’associazione ha come oggetto principale l’esercizio in via stabile e principale dell’organizzazione e gestione delle attività sportive dilettantistiche, ivi compresa la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica.
Al fine di perseguire l’oggetto sociale l’associazione potrà praticare e promuovere la diffusione di qualsiasi disciplina sportiva dilettantistica riconosciuta dalla FITP o dal CONI.
L’associazione potrà, inoltre, praticare e promuovere anche ogni altra disciplina sportiva riconosciuta dal Ministero dello Sport e dal Dipartimento dello Sport.
Per il perseguimento e lo sviluppo delle proprie attività istituzionali, l’associazione potrà acquistare immobili e assumere la gestione di impianti sportivi mediante contratti di locazione o concessione da parte di enti pubblici al fine di consentire agli associati e ai tesserati di poter praticare le attività sportive previste dall’oggetto sociale.
L’associazione potrà esercitare anche attività diverse da quelle principali a condizione che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali secondo i criteri e i limiti previsti dall’art. 9 del D.Lgs. 36/21 e successive modificazioni e integrazioni.
A titolo esemplificativo, ma non esaustivo si indicano:
- Attività ricreative, ludiche, culturali, assistenziali riservate a soci e tesserati e loro ospiti, inclusa la gestione di un punto ristoro;
- Manifestazioni promozionali volte a valorizzare le attività sportive dell’associazione.
Allo scopo di ottenere il riconoscimento a fini sportivi l’associazione potrà affiliarsi alla FITP, accettando incondizionatamente di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI, del CIP ed a tutte le disposizioni statutarie e regolamentari della FITP e delle Federazioni Internazionali cui aderisce lo stesso organismo affiliante.
Si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti della FITP, cui è affiliata, dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all’attività sportiva. Costituiscono parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all’organizzazione o alla gestione delle società affiliate.
L’associazione adotta le disposizioni emanate dalla FITP per il contrasto alla violenza di genere ai sensi dell’art. 16 D.Lgs. 39/21.
2. Certificazione. L’associazione tramite l’affiliazione chiederà l’iscrizione nel Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche al fine di certificare la propria natura dilettantistica per tutti gli effetti che l’ordinamento attribuisce a tale qualifica.
L’associazione ha sede nel comune di Firenze, Viale del Visarno n.c.1.
Il Consiglio Direttivo potrà deliberare il trasferimento della sede legale ad altro indirizzo purché nello stesso comune.
In caso di trasferimento della sede legale in altro comune sarà necessaria una delibera dell’Assemblea Straordinaria.
3. I colori sociali sono il bianco e il rosso.
II SOCI
Art. 2 Qualifica di socio
1. Possono essere soci, senza discriminazioni di sesso, razza ed età, tutti coloro che ne facciano espressa domanda e siano in possesso dei requisiti di indiscussa probità ed onorabilità.
I soci che non hanno raggiunto la maggiore età esercitano il proprio diritto di voto attraverso colui che ne detiene la potestà genitoriale. A costui è consentita la presenza alle assemblee insieme al minore partecipante ai soli fini dell’esercizio di voto.
2. La qualifica di socio ha carattere strettamente personale ed è a tempo indeterminato. Essa si perde con le modalità stabilite dal presente statuto (recesso ed esclusione).
Art. 3 Categorie dei soci
1. I soci si distinguono nelle seguenti categorie:
a) onorari;
b) fondatori;
c) effettivi;
d) frequentatori sportivi;
e) frequentatori;
f) veterani;
g) aggregati;
h) assenti;
i) minorenni.
Art. 4 Soci onorari
1. La qualifica di socio onorario ha durata illimitata e viene conferita dall’Assemblea dei soci fondatori, su iniziativa del Consiglio Direttivo, a persone che si siano distinte per speciali benemerenze in favore del Circolo.
2. La loro nomina avviene con votazione a scrutinio segreto, con la maggioranza di almeno tre quarti dei soci fondatori presenti, senza possibilità di deleghe.
3. Il numero dei soci onorari non deve essere superiore a trenta.
4. I soci onorari godono di tutti i diritti dei soci effettivi e non sono tenuti al pagamento della tassa di ammissione, delle quote associative e degli eventuali contributi straordinari.
5. La qualifica di socio onorario non è incompatibile con quella di socio fondatore.
Art. 5 Soci fondatori
1. La qualifica di socio fondatore potrà essere attribuita ai soci effettivi, che siano appartenuti al Circolo per almeno quindici anni anche non consecutivi.
Potrà essere altresì attribuita ai soci frequentatori e frequentatori sportivi che siano appartenuti per almeno quindici anni alla categoria di socio effettivo anche non consecutivi.
Il socio che abbia subito una sanzione disciplinare non potrà ottenere la qualifica di fondatore prima che siano trascorsi due anni dalla irrogazione dell'avvertimento scritto, cinque anni dalla censura scritta, dieci anni dalla sospensione a tempo determinato.
Il socio che abbia subito per due volte una sanzione disciplinare non potrà ottenere la qualifica di socio fondatore.
2. Per ottenere la qualifica di fondatore il socio effettivo, frequentatore sportivo o frequentatore che risponda alle condizioni di cui al comma n. 1 dovrà fare domanda scritta al Presidente del Circolo, il quale la sottoporrà all’Assemblea dei soci fondatori.
3. L’Assemblea dei soci fondatori, presa visione della domanda presentata dal socio effettivo, frequentatore sportivo o frequentatore, ratifica l’ammissione.
4. Il socio fondatore è tenuto al pagamento delle quote sociali e degli eventuali contributi in relazione alla corrispondente categoria di appartenenza.
5. Il passaggio alla categoria di socio frequentatore, frequentatore sportivo, veterano o onorario non comporta decadenza dalla qualifica di socio fondatore.
6. È sospeso per il periodo di un anno dalla qualifica di socio fondatore colui che non intervenga personalmente o per delega a tre assemblee consecutive salvo che per giustificato motivo da comunicarsi per iscritto alla Segreteria almeno un giorno prima della data di svolgimento dell’Assemblea. Tale sospensione verrà accertata e dichiarata dall’Assemblea dei soci fondatori e comunicata per iscritto all’interessato. Qualora si verifichino le condizioni per una seconda sospensione a carico dello stesso socio la qualifica di fondatore sarà definitivamente perduta senza possibilità di riammissione. La presente disposizione non si applica ai soci veterani.
7. Il socio fondatore al quale sia stata comminata una sanzione disciplinare è sospeso dalla qualifica per un periodo di sei mesi, se trattasi di censura scritta, e per un periodo triplo di quello comminato, con un minimo di un anno, se trattasi di sospensione a tempo determinato. La sospensione verrà accertata e dichiarata dall’Assemblea dei soci fondatori e comunicata per iscritto all’interessato. Qualora il socio subisca una seconda sanzione disciplinare egli decadrà definitivamente dalla qualifica di socio fondatore senza possibilità di riammissione.
Art. 6 Soci effettivi
1. Possono essere soci effettivi coloro che hanno compiuto il diciottesimo anno di età.
2. Ai fini dell’ammissione deve essere presentata al Consiglio Direttivo domanda corredata da idoneo “curriculum”, controfirmata per presentazione da un socio fondatore, ovvero da un socio effettivo, frequentatore o frequentatore sportivo con anzianità di appartenenza al Circolo non inferiore ai cinque anni. Le domande formalmente complete verranno, a cura della Segreteria, trascritte su di un apposito registro, secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse.
3. Il Consiglio Direttivo decide sull’ammissibilità di ciascun aspirante e determina, di volta in volta, il numero di ammissioni per ciascuna categoria di soci, nel rigoroso rispetto della cronologia di presentazione delle domande e tenendo conto, ai fini del contingentamento, delle ammissioni di diritto di cui all’ottavo comma del presente articolo.
4. I nominativi degli aspiranti ammessi dal Consiglio Direttivo, con l’indicazione del relativo presentatore, saranno affissi nei locali sociali per un periodo non inferiore a giorni dieci e ciascun socio, entro lo stesso termine, potrà far pervenire al Consiglio medesimo eventuali rilievi e osservazioni scritte.
5. Salvo che nei casi in cui il Consiglio ritenga essere emersi motivi di inammissibilità, i predetti nominativi verranno portati in votazione all’Assemblea dei fondatori.
6. I soci effettivi sono ammessi dall’Assemblea dei fondatori con votazione a scrutinio segreto, con la maggioranza della metà più uno degli intervenuti senza possibilità di deleghe.
7. Della mancata ammissione verrà data comunicazione scritta all’interessato ed al socio presentatore del medesimo, senza alcun obbligo di motivazione.
8. Il coniuge ed i figli maggiorenni dei soci effettivi sono ammessi di diritto, salvo che, per gravi motivi, il Consiglio Direttivo non decida altrimenti.
9. I soci effettivi sono tenuti al pagamento della tassa di ammissione, delle quote associative annuali e degli eventuali contributi straordinari nelle misure stabilite dall’Assemblea dei soci fondatori.
10. La tassa di ammissione dovuta dal coniuge e dal figlio maggiorenne del socio effettivo è pari al venticinque per cento della tassa di ammissione prevista per la categoria a cui chiede di appartenere.
Art 7. Soci frequentatori sportivi e soci frequentatori
1. Possono essere soci frequentatori e soci frequentatori sportivi coloro che hanno compiuto il diciottesimo anno di età.
2. Per la loro ammissione dovranno essere osservate le stesse modalità stabilite per i soci effettivi.
3. Possono frequentare i locali del circolo e utilizzare gli impianti e le attrezzature del circolo secondo le disposizioni del Regolamento e delle Delibere consiliari.
4. Sono tenuti al pagamento della tassa di ammissione, delle quote associative annuali e degli eventuali contributi straordinari nelle misure stabilite dall’Assemblea dei Soci Fondatori.
Art. 8 Passaggi di categoria
1. I soci effettivi, frequentatori sportivi e frequentatori potranno passare a una diversa categoria, comunicandolo per scritto al Consiglio Direttivo entro il 31 Dicembre di ogni anno, con decorrenza dal 1° gennaio dell’anno successivo.
2. Il passaggio da una categoria di soci a un'altra non determina decadenza dalla qualifica di socio fondatore eventualmente posseduta dal socio.
3. Il passaggio di categoria potrà essere richiesto solo due volte e la seconda volta non prima che siano trascorsi due anni dal primo passaggio.
Art. 9 Soci veterani
1. Il socio effettivo, frequentatore sportivo e frequentatore che abbia compiuto il settantesimo anno di età, e che sia appartenuto al Circolo per almeno trenta anni, anche non consecutivi, acquisisce la qualifica di socio veterano.
2. I soci veterani appartenenti alla categoria dei soci frequentatori sono tenuti al pagamento delle quote associative annuali nonché dei contributi straordinari nella misura del cinquanta per cento rispetto a quella stabilita per la categoria di appartenenza. I soci veterani appartenenti alle categorie dei soci effettivi e frequentatori sportivi sono tenuti al pagamento di dette quote e contributi nella misura ridotta, rispetto a quella stabilita per la categoria di appartenenza, che stabilirà annualmente l’assemblea dei fondatori, su proposta del Consiglio Direttivo, ai sensi del successivo articolo 20, lettera d).
3. A essi spettano tutti i diritti inerenti alla categoria sociale d’appartenenza.
Art. 10 Soci aggregati
1. Coloro che rivestono una posizione di particolare eminenza e prestigio nella sfera istituzionale o sociale possono essere ammessi, su deliberazione del Consiglio Direttivo, come soci aggregati.
2. Essi sono esentati dal pagamento della tassa di ammissione, delle quote associative annuali e degli eventuali contributi straordinari.
3. La medesima qualifica può essere altresì conferita dal Consiglio Direttivo ad atleti per il solo periodo in cui prestano attività agonistica a favore del Circolo.
4. Questi ultimi potranno successivamente passare in altra categoria di soci attraverso la normale procedura prevista per l’ammissione alla categoria prescelta.
5. Il Consiglio Direttivo potrà, in tal caso, proporre all’Assemblea dei soci fondatori l’esonero dal pagamento della relativa tassa di ammissione, o la riduzione della medesima, per gli atleti che abbiano conseguito risultati sportivi di notevole rilievo per i colori del Circolo.
Art. 11 Soci assenti
1. I soci effettivi, frequentatori sportivi, frequentatori o minorenni che si assentino da Firenze per un periodo non inferiore a un anno, possono, su loro motivata richiesta, essere dichiarati dal Consiglio Direttivo soci assenti. La domanda dovrà essere presentata, salvo giustificato motivo, entro il 31 dicembre dell’anno precedente al periodo di assenza. Lo stato di socio assente potrà essere prorogato in via ordinaria solo per un ulteriore anno. L’assenza potrà essere ulteriormente prorogata in via straordinaria solo se adeguatamente motivata.
2. Essi saranno tenuti al pagamento della quota associativa annuale nella misura di un terzo rispetto a quella dovuta dai soci della categoria alla quale essi appartengono mentre dovranno corrispondere per intero gli eventuali contributi straordinari deliberati dall’Assemblea dei soci fondatori.
3. Durante il periodo dell’assenza, essi potranno accedere ai locali del Circolo nei limiti e nelle modalità stabilite dal regolamento interno.
4. Il socio assente che entro il 31 dicembre di ogni anno non abbia comunicato la volontà di essere confermato nello status di assente oppure la volontà di cambiare categoria o di dimettersi verrà considerato appartenente alla categoria a cui apparteneva prima del periodo di assenza.
5. La richiesta di dichiarazione di assenza non potrà essere rinnovata prima di cinque anni dalla scadenza del precedente periodo di assenza.
Art. 12 Soci minorenni
1. Possono essere ammessi come soci minorenni coloro che abbiano compiuto il sesto anno di età e non abbiano compiuto il diciottesimo.
2. Sono nominati con le stesse modalità e procedure previste per la nomina dei soci effettivi, su domanda firmata da uno dei genitori. I figli minorenni di soci effettivi saranno ammessi di diritto.
3. L’Assemblea dei soci Fondatori, su proposta del Consiglio Direttivo, può stabilire annualmente tasse di ammissione e quote associative ridotte sia per i soci minorenni, anche graduandoli per età, sia per i minorenni figli di soci.
4. I soci minorenni non sono tenuti al pagamento di eventuali contributi straordinari e possono partecipare alle assemblee.
Art. 13 Perdita della qualifica di socio
1. La qualifica di socio si perde:
a) per dimissioni, da comunicarsi entro il 31 dicembre di ogni anno mediante invio di lettera raccomandata, o a mezzo PEC, alla Segreteria;
b) per essersi impegnato, senza la preventiva autorizzazione del Consiglio Direttivo, a difendere i colori di altro Circolo, così che tale impegno impedisca al socio di difendere i colori del Circolo Tennis Firenze nelle manifestazioni alle quali quest’ultimo partecipa;
c) per morosità secondo quanto previsto dal successivo art. 15;
d) per radiazione;
2. La qualifica di socio potrà essere eventualmente Riacquistata, con l’osservanza delle norme previste per l’ammissione dal presente statuto, soltanto nei seguenti casi:
a) quando essa sia stata persa ai sensi della lettera a) del precedente comma, con la corresponsione del 20% della tassa di ammissione per la categoria alla quale si chiede di essere riammessi, senza che tale beneficio sia cumulabile con quello di cui all’art. 6 comma 10.
b) quando sia stata persa ai sensi della lettera c) del precedente comma, a condizione che sia sanata la morosità e che sia versata una somma ulteriore, a titolo di penale, pari alla quota sociale relativa agli anni intercorrenti tra la decadenza e la nuova ammissione; tale riammissione può essere richiesta per una sola volta.
3. Le dimissioni comunicate oltre la data di cui alla lettera a) del primo comma avranno effetto per l’anno successivo.
III CONTRIBUTI E DOVERI SOCIALI
Art. 14 Tassa di ammissione, quote sociali e contributi straordinari
1. Salvi i casi di esenzione espressamente previsti dal presente statuto, i soci sono tenuti al pagamento di una tassa di ammissione a fondo perduto, delle quote associative annuali e di eventuali contributi straordinari sulla base di quanto stabilito dall’Assemblea dei soci fondatori. L’Assemblea dei Fondatori, su proposta del Consiglio Direttivo, potrà stabilire tasse e quote differenziate per i soci che rientrino in determinate fasce di età. L’assemblea dei Fondatori, su proposta del Consiglio Direttivo, potrà altresì stabilire quote e tasse ridotte per soci appartenenti allo stesso nucleo familiare.
2. Le somme versate ai sensi del comma 1 non sono trasmissibili, né rivalutabili.
3. Il consiglio, annualmente e per particolari e motivate ragioni, può esentare alcuni soci, parzialmente o totalmente, dal pagamento della quota associativa e dei contributi straordinari.
Art. 15 Pagamenti
1. La tassa di ammissione dovrà essere versata entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell’avvenuta ammissione, pena la decadenza dall’ammissione stessa.
2. Le quote sociali annuali sono dovute, e quindi esigibili, dal primo giorno dell’anno sociale a cui si riferiscono. L’anno sociale coincide con l’anno solare.
3. I soci che non abbiano provveduto al versamento delle quote sociali oppure alla richiesta scritta di pagamento rateizzato tramite RID, entro la data del 31 gennaio, saranno comunque tenuti al pagamento degli interessi di mora, calcolati al tasso legale maggiorato di cinque punti, con decorrenza dal 1° febbraio. Sarà cura della segreteria sollecitare tempestivamente al pagamento i soci morosi.
4. In caso di mancato pagamento della quota sociale annuale entro il 30 giugno il socio non potrà frequentare il Circolo finché non abbia sanato la morosità, perdurando la quale il Consiglio provvederà ai sensi dell’articolo 13, primo comma, lettera c) dichiarando la perdita della qualifica di socio del socio moroso.
5. Gli eventuali contributi straordinari saranno pagati secondo le modalità stabilite di volta in volta dall’Assemblea dei soci fondatori.
Art. 16 Doveri sociali
1. Il socio deve tenere una condotta che sia osservante di tutta la normativa posta dallo statuto e dal regolamento interno, nonché di tutte le disposizioni emanate dagli organi direttivi del Circolo. Tali ultime disposizioni vengono rese note ai soci per iscritto e a mezzo di affissione all’albo sociale.
2. Il socio, inoltre, deve tenere un comportamento improntato a ineccepibile educazione civile e correttezza, sia nell’ambito del Circolo, sia allorquando, in occasione di competizioni sportive, rappresenti il Circolo stesso al di fuori dell’ambito del medesimo. Allo stesso comportamento deve attenersi anche quando frequenta altri circoli legati da rapporti di reciprocità.
Art. 17 Sanzioni disciplinari
1. I comportamenti dei soci tenuti in violazione di quanto disposto dal precedente articolo sono sanzionabili con i seguenti provvedimenti di competenza in prima istanza della Commissione disciplinare appositamente nominata all’interno del Consiglio e in seconda istanza del Collegio dei probiviri:
a) avvertimento scritto
b) censura scritta
c) sospensione a tempo determinato
d) radiazione
2. Le denunce alla Commissione disciplinare devono essere presentate per iscritto alla Segreteria, la quale le trasmetterà immediatamente al presidente della Commissione
disciplinare o, in sua momentanea assenza, a uno degli altri membri.
3. La Commissione disciplinare consiliare e il Collegio dei Probiviri adotteranno l’uno o l’altro dei predetti provvedimenti disciplinari tenendo conto in particolare della gravità dell’infrazione accertata, nonché della eventuale recidività del socio.
4. La Commissione disciplinare e il Collegio dei probiviri potranno disporre inoltre la sospensione cautelare a tempo indeterminato del socio che sia sottoposto a procedimento penale per fatti che, a giudizio della Commissione disciplinare e del Collegio, siano incompatibili con la sua frequentazione del Circolo; in tal caso il socio, per tutto il periodo della sospensione, sarà esentato dal pagamento delle quote sociali.
5. Nel caso di condanna penale di un socio con sentenza passata in giudicato per fatti che, a giudizio della Commissione disciplinare e del Collegio dei probiviri, siano incompatibili con la sua frequentazione del Circolo, la Commissione disciplinare e il Collegio medesimi disporranno la radiazione del socio stesso.
6. La Commissione disciplinare può procedere di sua iniziativa, allorquando venga a conoscenza di fatti che rientrino nella sua competenza disciplinare.
7. La Commissione disciplinare e il Collegio hanno la facoltà di compiere tutti gli atti istruttori ritenuti necessari ai fini dell’accertamento della verità sul fatto per il quale si procede.
8. In ogni caso, la Commissione disciplinare e il Collegio devono preventivamente invitare il socio sottoposto a procedimento disciplinare a esporre le proprie ragioni, sia comparendo personalmente, sia attraverso la presentazione di memorie scritte.
9. Il socio può chiedere che vengano sentiti testimoni, può produrre documenti, e può comunque compiere qualsiasi atto istruttorio ritenga necessario per la propria difesa.
10. Il socio ha diritto altresì di farsi assistere, per la formulazione delle proprie argomentazioni difensive dinanzi alla Commissione disciplinare e al Collegio, da altro socio da lui prescelto.
11. La Commissione disciplinare e il Collegio deliberano, a maggioranza e a scrutinio segreto, entro 30 giorni decorrenti rispettivamente dalla data di presentazione in segreteria della denuncia dell’impugnazione.
12. Le decisioni della Commissione disciplinare e del Collegio dei Probiviri devono essere motivate per iscritto e comunicate, per lettera raccomandata o a mezzo PEC, al socio interessato, al socio nei cui confronti sono state adottate e al socio o ai soci presentatori del medesimo e registrate in apposito libro. I provvedimenti disciplinari devono inoltre essere annotati sulla scheda personale del socio.
13. Le decisioni della Commissione disciplinare possono essere impugnate davanti al Collegio dei probiviri con atto da depositare in Segreteria, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento. Le decisioni del Collegio dei probiviri sono immediatamente esecutive e potranno essere impugnate dinanzi all’autorità giudiziaria nel termine di sei mesi dalla comunicazione.
IV ORGANI SOCIALI
Art. 18 Organi del Circolo
1. Sono organi del Circolo:
a) l’Assemblea dei soci fondatori;
b) l’Assemblea generale dei soci;
c) il Consiglio Direttivo;
d) il Presidente;
e) il Presidente Onorario
f) il Collegio dei sindaci revisori dei conti;
g) il Collegio dei probiviri.
h) la Commissione disciplinare consiliare.
Art. 19 Assemblea dei soci fondatori
1. L’Assemblea dei soci fondatori è costituita da tutti i soci fondatori.
2. Ogni socio fondatore potrà farsi rappresentare in Assemblea da altro socio fondatore mediante delega scritta, salvo i casi nei quali la delega non sia ammessa espressamente. Ciascun socio fondatore presente all’Assemblea non potrà avere più di una delega.
3. Alle sedute dell’Assemblea possono partecipare, senza diritto di voto, anche i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei sindaci che non siano soci fondatori.
4. Spetta all’Assemblea dei soci fondatori:
a) deliberare sulla nomina di nuovi soci fondatori;
b) deliberare sull’ammissione dei soci onorari, effettivi, frequentatori, frequentatori sportivi e minorenni;
c) deliberare sull’elezione del Collegio dei probiviri;
d) approvare l’importo della tassa di ammissione, delle quote sociali annuali e dei contributi straordinari ex art.15;
e) esprimere parere preventivo obbligatorio non vincolante in relazione alle materie degli artt. 29 (scioglimento del circolo), art. 30 (modifiche regolamentari) e 31 (modifiche statutarie).
5. L’Assemblea viene convocata dal Presidente del Circolo almeno tre volte l’anno, e comunque, ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario.
6. Il Presidente del Circolo è tenuto altresì a convocare l’Assemblea, qualora ne facciano richiesta motivata almeno un terzo dei soci fondatori.
7. La convocazione viene effettuata a mezzo di lettera circolare, da inviare per posta ordinaria o elettronica, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l’adunanza; l’avviso di convocazione dovrà inoltre, entro lo stesso termine, essere affisso nella sede sociale.
8. Per la validità delle deliberazioni sarà necessaria, in prima convocazione, la presenza personale di almeno la metà più uno dei soci fondatori. In difetto di detta presenza, l’Assemblea potrà tenersi validamente in seconda convocazione un’ora più tardi, purché siano presenti o rappresentati per delega almeno la metà più uno dei fondatori. In mancanza di ciò l’Assemblea, riunita in terza convocazione un’ora più tardi dalla seconda, sarà valida qualunque sia il numero dei partecipanti personalmente o per delega.
9. L’Assemblea validamente costituita elegge nel proprio seno un presidente, il quale potrà farsi assistere da scrutatori da lui prescelti fra i soci presenti.
10. Le funzioni di segretario dell’Assemblea saranno svolte dal segretario del Circolo o, in mancanza, da persona designata dall’Assemblea medesima.
11. Le deliberazioni dell’Assemblea sono adottate a maggioranza dei soci intervenuti personalmente o per delega, quando ammessa, salvi i casi nei quali il presente statuto non prescriva maggioranze speciali.
12. Le votazioni possono essere fatte per acclamazione, per alzata di mano, per appello nominale o a scrutinio segreto, secondo quanto proposto, di volta in volta, dal Presidente dell’Assemblea; restano peraltro salvi i casi, nei quali il presente statuto prescrive particolari sistemi di votazione.
13. Le deliberazioni dell’Assemblea devono risultare da verbale redatto e sottoscritto dal segretario, controfirmato dal presidente dell’Assemblea medesima, e inserito in apposito registro.
Art. 20 Assemblea generale dei soci
1. L’Assemblea generale dei soci è costituita da tutti i soci.
2. Ogni componente dell’Assemblea potrà farsi rappresentare in essa da altro componente mediante delega scritta. Ciascun socio presente all’Assemblea non potrà avere più di una delega.
3. Non potranno comunque partecipare all’Assemblea, né personalmente né per delega, i soci temporaneamente sospesi ai sensi del precedente art.17.
4. Spetta all’Assemblea generale dei soci:
a) Approvare il rendiconto economico-finanziario annuale e il bilancio annuale preventivo;
b) eleggere il Presidente, i Consiglieri e i Sindaci revisori dei conti;
c) approvare il regolamento interno;
d) approvare le modifiche dello statuto;
e) deliberare sullo scioglimento del Circolo;
f) nominare, su proposta del Consiglio Direttivo, il Presidente onorario.
5. L’Assemblea viene convocata in via ordinaria dal Presidente del Circolo entro il mese di maggio di ogni anno, con le stesse modalità previste al precedente art. 19 per la convocazione dell’Assemblea dei soci fondatori.
6. L’Assemblea ordinaria è valida, in prima convocazione, con l’intervento personale o per delega, di almeno la metà degli aventi diritto. In mancanza di detto numero minimo, l’Assemblea sarà valida in seconda convocazione, un’ora dopo, qualunque sia il numero degli intervenuti.
7. Per quanto concerne l’esercizio delle funzioni di presidente e di segretario dell’Assemblea, la redazione, la sottoscrizione e la conservazione del relativo verbale e i sistemi di votazione, si applicano le disposizioni dettate dal precedente art.19 commi 9,10,12,13 per l’Assemblea dei soci fondatori. Le deliberazioni dell’Assemblea sono adottate a maggioranza dei soci intervenuti personalmente o per delega, quando ammessa, salvi i casi nei quali il presente statuto non prescriva maggioranze speciali.
8. Eventuali assemblee straordinarie potranno essere convocate dal Presidente su iniziativa del Consiglio Direttivo, ovvero su richiesta motivata sottoscritta da almeno un decimo dei soci.
9. Per la convocazione delle assemblee straordinarie, per la loro validità (quorum costitutivo) in prima convocazione, e per la validità delle delibere (quorum deliberativo) si applicano le disposizioni dettate dal presente articolo per le assemblee ordinarie (commi 6 e 7); per la validità (quorum costitutivo) in seconda convocazione, il numero dei soci partecipanti personalmente o con delega non potrà essere inferiore a un decimo degli aventi diritto e per la validità delle delibere è necessario come quorum deliberativo il voto favorevole della metà più uno degli intervenuti. Resta salvo quanto stabilito dal presente statuto riguardo al quorum costitutivo e al quorum deliberativo delle assemblee straordinarie aventi a oggetto la deliberazione dello scioglimento del Circolo e l’approvazione delle modifiche statutarie di cui al successivo capo VI.
Art. 21 Elezione del presidente; elezione e composizione del consiglio direttivo
1. Il Consiglio direttivo convoca l’assemblea generale dei soci, con all’ordine del giorno l’elezione del Presidente e del consiglio direttivo, almeno 60 (sessanta) giorni prima della data in cui detta assemblea deve tenersi.
2. Il Presidente è eletto dall’assemblea generale dei soci tra coloro che hanno presentato la propria candidatura, secondo le modalità previste dal presente articolo; possono candidarsi soltanto coloro che siano appartenuti alla categoria dei soci effettivi per almeno 15 anni e che non abbiano mai subito alcuna sanzione disciplinare.
3. I consiglieri sono eletti dall’assemblea generale dei soci tra coloro che hanno presentato la propria candidatura, secondo le modalità previste dal presente articolo; possono candidarsi soltanto coloro che siano appartenuti alla categoria dei soci effettivi per almeno 5 (cinque) anni. Qualora al socio sia stata comminata una sanzione disciplinare l'elettorato passivo è sospeso per: due anni in caso di avvertimento scritto, per cinque anni in caso di censura scritta e per dieci anni in caso di sospensione. Il socio che abbia subito una seconda sanzione disciplinare di qualunque genere decadrà definitivamente dall'elettorato passivo.
4. Il consiglio direttivo è composto dal Presidente e da otto membri di cui cinque collegati alla lista del presidente e tre non collegati.
5. Almeno 40 giorni prima della data fissata per le elezioni i candidati presidenti devono presentare in segreteria la propria candidatura unitamente alla propria lista contenente i sei nominativi dei candidati consiglieri indicando le cariche di vicepresidente, tesoriere e direttore sportivo. Entro lo stesso termine dovranno essere presentate in segreteria le candidature indipendenti per coprire i tre posti di consigliere non collegati al presidente.
6. La commissione elettorale, nominata dal Consiglio Direttivo, verificherà i requisiti di eleggibilità e la segreteria pubblicherà le liste dei candidati almeno 20 giorni prima della data fissata per le elezioni.
7. La votazione avverrà con il sistema dell’urna aperta, svolgendosi per due ore dopo il termine dell’assemblea elettiva, e riprendendo nei due giorni successivi dalle ore 9,00 alle ore 19,00.
8. Ciascun socio al momento della votazione indicherà sulla scheda il nome del candidato presidente e fino a 3 (tre) candidati tratti dalla lista dei candidati indipendenti. Saranno considerate nulle le schede che indichino più di un presidente. Qualora vengano indicati più di 3 (tre) candidati indipendenti saranno considerate valide solo le preferenze assegnate ai primi 3 (tre) nominativi indicati nella scheda. Non saranno considerate valide le preferenze date a non candidati.
9. Per la validità dell’elezione è richiesto che i votanti siano almeno un quarto degli aventi diritto.
10. Risulteranno eletti il Presidente e i consiglieri della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e i tre candidati indipendenti che avranno ottenuto il maggior numero di voti.
11. In caso di parità di voti tra presidenti e tra consiglieri indipendenti, è preferito il socio con maggiore anzianità di ininterrotta appartenenza al Circolo, e, in caso di ulteriore parità, il socio più anziano di età.
12. Il Presidente resta in carica tre anni e non è eleggibile per più di due mandati consecutivi.
13. I consiglieri restano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Art. 22 Consiglio Direttivo: attribuzioni e funzionamento
1. Il Consiglio Direttivo ha la direzione morale, sportiva e amministrativa del Circolo.
2. A esso spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quelli espressamente attribuiti dal presente statuto a altri organi sociali.
Il consiglio per motivate ragioni, sociali, sportive e istituzionali, può esentare totalmente o parzialmente alcuni soci dal pagamento della quota associativa.
3. Il consiglio direttivo può deferire alla commissione disciplinare il socio che abbia tenuto comportamenti contrari ai doveri di cui all'art. 16 dello Statuto. Può altresì inviare una lettera di richiamo da non considerarsi come una sanzione disciplinare ai sensi dell'art. 17. Tale richiamo è inviato esclusivamente al socio.
4. Il Consiglio si riunisce almeno sei volte all’anno; è convocato dal Presidente o da chi ne fa le veci ogni qual volta se ne avvisi la necessità, o quando ne facciano richiesta almeno tre consiglieri. Il consiglio direttivo nella sua prima riunione nomina i due membri della commissione disciplinare.
5. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le riunioni sono presiedute dal Vicepresidente o dal consigliere socio fondatore con maggiore anzianità di socio o dal consigliere con maggiore anzianità di socio.
6. Le deliberazioni sono validamente adottate con la maggioranza dei voti dei consiglieri presenti; in caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, di chi presiede la riunione.
7. Il verbale delle riunioni è redatto e sottoscritto dal Segretario, controfirmato dal Presidente, e inserito nell’apposito registro.
8. In caso di cessazione, da qualsiasi causa determinata, di uno o più consiglieri, il Consiglio verrà reintegrato mediante l’inserimento dei candidati non eletti nella lista degli indipendenti, secondo l’ordine risultato dalle elezioni.
9. Nel caso in cui non sia possibile sostituire i Consiglieri cessati il Consiglio non decade purché, oltre al Presidente, restino in carica almeno 6 (sei) consiglieri di cui almeno 3 (tre) appartenenti alla lista collegata al Presidente.
10. Il consiglio decade in caso di cessazione, da qualsiasi causa determinata, del Presidente, oppure qualora il Presidente e la sua lista non abbiano più la maggioranza.
Nei casi in cui si verifica la decadenza del Consiglio il Presidente convoca l’assemblea generale dei soci, con all’ordine del giorno l’elezione del Presidente e del consiglio direttivo, almeno 60 (sessanta) giorni prima della data in cui detta assemblea deve tenersi. Nel caso in cui la decadenza del Consiglio derivi dalla cessazione del Presidente alla convocazione provvederà il consigliere socio fondatore con maggiore anzianità di socio o il consigliere con maggiore anzianità di socio.
11. La presentazione delle candidature avverrà con le modalità e nei termini previsti dall’art. 21.
Art. 23 Presidente
1. Il Presidente rappresenta il Circolo di fronte ai soci e ai terzi; convoca le riunioni dell’Assemblea dei soci fondatori, dell’Assemblea generale dei soci e del Consiglio Direttivo.
2. In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni vengono assunte temporaneamente nell’ordine: dal Vicepresidente, dal consigliere socio fondatore con maggiore anzianità di socio o dal consigliere con maggiore anzianità di socio.
3. L’Assemblea generale, su proposta del Consiglio Direttivo, potrà nominare come Presidente onorario un ex Presidente che abbia acquisito eccezionali benemerenze sportive e dirigenziali. Alla nomina del Presidente onorario l’Assemblea procede votando per acclamazione. La carica di Presidente onorario è vitalizia. Al Presidente onorario spetta di diritto la qualifica di Socio Fondatore. Il Presidente onorario può partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo con funzioni consultive e senza diritto di voto. Il Presidente onorario gode di tutti i diritti e doveri dei soci onorari.
4. Il presidente può annualmente provvedere a inviti di personalità istituzionali, sociali e sportive indipendentemente dal conferimento della qualifica di aggregato prevista dal comma 1 dell'art. 10.
Art. 24 Collegio dei sindaci revisori dei conti
1. Il Collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall’Assemblea generale dei soci fra i propri componenti.
2. I membri del Collegio durano in carica tre anni, e sono rieleggibili.
3. Coloro i quali intendono candidarsi alla carica di sindaco revisore dei conti devono presentare la propria candidatura secondo le modalità previste dall’articolo 21. Il socio al momento della votazione indicherà nella scheda consegnatagli in bianco fino a tre membri effettivi e fino a 2 supplenti.
4. Non potranno essere eletti sindaci revisori i soci che abbiano subito, anche una sola volta, una sanzione disciplinare.
5. La carica di sindaco revisore è incompatibile con quella di Consigliere.
6. Il Collegio dei revisori controlla la regolarità della gestione contabile, sulla quale presenta una relazione scritta all’Assemblea generale ordinaria.
7. Il Collegio elegge nel proprio seno un presidente, il quale potrà intervenire alle riunioni del Consiglio Direttivo.
Art. 25 Collegio dei probiviri
1. Il Collegio dei probiviri è composto da tre membri effettivi e tre supplenti, tutti appartenenti alla categoria dei soci fondatori, e di età non inferiore a cinquant’anni.
2. Non può essere eletto proboviro il socio fondatore che abbia subito, anche una sola volta, una sanzione disciplinare.
3. L’elezione dei probiviri è deliberata dall’Assemblea dei soci fondatori, a maggioranza degli intervenuti e a scrutinio segreto.
4. I probiviri durano in carica per tre anni e, sono rieleggibili. La carica di proboviro è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.
5. Il Collegio dei probiviri è competente a deliberare in seconda istanza sull’applicazione ai soci delle sanzioni disciplinari previste al precedente art.17.
6. Il Collegio elegge nel proprio seno un presidente, il quale provvederà a convocarne le riunioni.
Art. 26 Commissione disciplinare consiliare
1. La Commissione disciplinare consiliare è composta dal Presidente del Circolo e da due consiglieri nominati dal Consiglio.
2. La Commissione decade con il Consiglio.
3. Il presidente del Circolo presiede la Commissione disciplinare e provvede a convocarne le riunioni.
4. La Commissione disciplinare è competente a deliberare sull’applicazione ai soci delle sanzioni disciplinari previste al precedente art.17.
V BILANCI, UTILI, PATRIMONIO
Art. 27 Patrimonio sociale
1. Il patrimonio sociale è costituito da tutti i beni appartenenti al Circolo e dai residui attivi risultanti dai bilanci.
Art. 28 Bilanci e utili
1. Gli esercizi sociali chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
2. Per ogni esercizio sono redatti un bilancio preventivo e un rendiconto economico-finanziario.
3. Durante la vita del Circolo è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve capitale, salvo che la distribuzione o la destinazione non siano imposte dalla legge.
VI SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DEL CIRCOLO
Art. 29 Scioglimento e liquidazione del Circolo
1. Lo scioglimento del Circolo può essere deliberato dall’Assemblea generale dei soci, appositamente convocata, con le modalità previste per la convocazione delle assemblee straordinarie. Per la validità dell’Assemblea è richiesta, come quorum costitutivo, la presenza, dell’80% degli associati con possibilità di deleghe. La delibera di scioglimento deve essere approvata con tanti voti, espressi personalmente o attraverso il delegato, che rappresentino almeno i tre quarti degli associati aventi diritto a voto.
2. Ciascun socio presente all’Assemblea non potrà avere più di una delega.
3. Nel caso in cui sia deliberato lo scioglimento del Circolo nella stessa adunanza si dovrà provvedere alla nomina di un Collegio di liquidazione composto di tre membri, anche non soci.
4. Il Collegio di liquidazione predisporrà un progetto di liquidazione da sottoporsi all’approvazione dell’Assemblea generale dei soci.
5. Il patrimonio sociale sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.
Art. 30 Regolamento interno
1. L’organizzazione e il funzionamento del Circolo sono disciplinati da un regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall’Assemblea generale dei soci. Il Regolamento Interno potrà altresì disciplinare l’esercizio di altre attività sportive purché compatibili con il gioco del tennis.
Art. 31 Modifiche allo statuto
1. Le modifiche statutarie – previo il preventivo parere non vincolante dell’Assemblea dei Fondatori ex art.19, comma 4 lettera e) del presente Statuto - saranno deliberate dall’Assemblea generale dei soci appositamente convocata con le modalità previste per la convocazione delle assemblee straordinarie.
2. Per la validità delle relative deliberazioni è richiesta, come quorum costitutivo, la presenza, personale o per delega, di almeno la metà più uno degli associati e come quorum deliberativo il voto favorevole di almeno la metà più uno degli intervenuti. Ciascun socio presente all’Assemblea non potrà avere più di una delega.
3. Qualora in prima convocazione non fosse raggiunto il quorum costitutivo stabilito al numero precedente, le modifiche statutarie potranno essere validamente deliberate in seconda convocazione, a distanza di almeno un’ora, con la presenza personale – senza possibilità di delega - di almeno il dieci per cento degli aventi diritto al voto (quorum costitutivo) e con il voto favorevole di almeno la metà più uno degli intervenuti (quorum deliberativo).